Norme in materia di promozione dell'occupazione
Art. 27 — Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione:
- a)degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b)degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- c)dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 luglio 1997
