L'albo dei procuratori legali e' soppresso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-24;27~art1 · fonte su Normattiva