Art. 2 — Iscrizione all'albo degli avvocati
I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati. L'anzianita' a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Testo vigente dal 27 febbraio 1997
