Soppressione dell'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle imprese controllate
Art. 7
Il Governo e' autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la piu' larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.
Testo vigente dal 24 dicembre 1954
