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Coloro i quali da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualita' di avventizi a norma dell'articolo 85 del regolamento del personale dell'ente, approvato con decreto del 12 luglio 1961, n. 404, del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro, possono conseguire, con le modalita' previste dai primi due commi del precedente articolo 9, l'inquadramento presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la qualifica di diurnista nelle categorie seconda e terza del personale non di ruolo, di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in corrispondenza della categoria di appartenenza presso l'EAM. Coloro i quali, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, si trovano alle dipendenze dell'EAM, in qualita' di incaricati a norma dell'articolo 77 del regolamento del personale dell'ente, possono conseguire, con le modalita' previste dai primi due commi del precedente articolo 9, l'inquadramento presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la qualifica di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo, di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in corrispondenza del titolo di studio posseduto, sempreche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, fatta eccezione per il limite di eta'. Al personale previsto dai commi precedenti si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 9. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari corrispondenti della direzione generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile presso la quale risulti destinato alla data di compimento della prescritta anzianita', con valutazione, in ragione di meta', del periodo di servizio prestato presso l'EAM. Le disposizioni del presente articolo e del precedente articolo 9 non si applicano a coloro che abbiano superato il 650 anno di eta'.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
