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Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dal precedente articolo 8 e' data facolta' di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio di ruolo prestato presso l'EAM secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372. Il riscatto, ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non e' concesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale o di gestioni relative a forme sostitutive dell'assicurazione stessa.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;413~art12 · fonte del testo