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Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rimborsera' al commissario liquidatore le spese relative al trattamento economico del personale dell'ente per il periodo intercorrente fra il 10 gennaio 1968 e la scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 7, le spese concernenti la liquidazione del personale predetto, ai sensi del precedente articolo 7, eccedenti le disponibilita' finanziarie del relativo fondo, nonche' l'importo delle altre spese della gestione di liquidazione eccedenti le disponibilita' della gestione stessa.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;413~art13 · fonte del testo