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[1]La tassa di concessione governativa, di cui al n. 184 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, concernente le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e successive modificazioni, e' dovuta annualmente nelle seguenti misure, a seconda delle sottoindicate classi di portata per ogni autoveicolo, comprese le appendici, motoveicolo e rimorchio di qualsiasi tipo:

[2]portata fino a quintali 10, lire 1.600; portata fino a quintali 10, lire 1.600; portata fino a quintali 35, lire 3.000; portata oltre quintali 35, lire 4.000.

[3]La tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'autorizzazione o la richiesta al trasporto di merci. Per l'anno 1968, in sede di prima applicazione della presente legge, la tassa annuale suddetta deve essere corrisposta entro il secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;413~art14 · fonte del testo