Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il commissario liquidatore prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni dell'EAM, nonche' i libri contabili e gli altri documenti e riceve dagli amministratori il conto della gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il commissario liquidatore puo' compiere qualsiasi atto di gestione, contrarre prestiti, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni. Per la riscossione dei crediti puo' servirsi della procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Per prendere in consegna i beni e per la alienazione dei medesimi il commissario liquidatore puo' delegare funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La rappresentanza anche in giudizio della liquidazione spetta al commissario liquidatore, il quale si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il commissario liquidatore adotta, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli opportuni provvedimenti per assicurare, entro il termine previsto dal primo comma del successivo articolo 7, il ritorno all'anzidetta amministrazione delle attribuzioni a suo tempo da questa delegate all'EAM ed assume, ove occorra, le idonee iniziative per la temporanea prosecuzione dell'attivita' connessa col rilascio dei carnets TIR.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
