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[1]Il rapporto di impiego del personale dipendente dall'EAM cessa alla fine del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo si fa luogo alla liquidazione spettante in base al regolamento organico del personale dell'ente, approvato con decreto n. 404 del 12 luglio 1961 del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro.

[2]Al personale dell'EAM, che non venga assunto alle dipendenze dello Stato ai sensi dei successivi articoli 9 e 10, e' corrisposta una integrazione della liquidazione di cui al comma precedente, pari a tre mensilita' dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;413~art7 · fonte del testo