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Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge. Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alle annesse tabelle I, II e III, e' presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed e' composto dai direttori generali e dai capi del personale delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato - nonche' da due rappresentanti del personale, appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono altresi' attribuite le funzioni di capo del personale per i ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente. Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, e' composto in conformita' dell'ultimo comma dell'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente articolo, e' presieduta da un direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed e' composta da due impiegati dello stesso Ministero, con qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 148 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 dicembre 1986, n. 870
3La L. 1 dicembre 1986, n. 870, ha disposto (con l'art.1, comma 3) che "Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413."
Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008
