L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e' soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Testo vigente dal 16 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art1 · fonte su Normattiva