Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sara' devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attivita' commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

Testo vigente dal 27 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1078~art2 · fonte del testo