Con la cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai Comuni ed agli altri enti dell'Isola piu' direttamente interessati, secondo le modalita' da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

Testo vigente dal 12 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101~art13 · fonte del testo