Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente art. 4 potra' essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purche' sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di eta'. Nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'.U.N.S.E.A. sara' valutata, come titolo, l'anzianita' maturata nel servizio medesimo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-22;64~art11 · fonte del testo