Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della facolta' prevista dall'art. 5 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'art. 7, e' corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennita' pari a tre mensilita' dello stipendio goduto alla data della presente legge - aggiornata dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 - e dei relativi accessori, costituiti dalla indennita' di; carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennita' di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

Testo vigente dal 27 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-22;64~art10 · fonte del testo