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Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti dovranno essere fatte, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, presente legge. Per gli adempimenti previsti dal precedente comma continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni indicate nell'art. 1.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
