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Il bilancio di chiusura della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi sara' approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli organi di cui all'art. 3, e sara' ratificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto sara' devoluto l'avanzo di gestione alla gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati - L'avanzo della gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati sara' devoluto al Fondo di solidarieta' sociale, istituito col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
