I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1 ottobre 1977, sono inquadrati a domanda - purche' in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione dei limiti di eta' - nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto. La domanda di cui al comma precedente dovra' essere presentata improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento e' disposto - occorrendo anche in soprannumero - con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti di coloro che, pur avendo cessato di appartenere alla categoria dei maestri ed insegnanti diversi anteriormente alla data del 1 ottobre 1977, prestino comunque attualmente servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;418~art2 · fonte su Normattiva