Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, di tutte le pensioni e quote di pensioni liquidate agli aventi diritto e da liquidare, dall'entrata in vigore della presente legge. La norma di cui al precedente comma si applica anche alle quote di pensione liquidate o da liquidarsi a carico dei bilanci universitari per i servizi prestati presso gli Istituti superiori di commercio fino al 31 dicembre 1912.

Testo vigente dal 14 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1052~art3 · fonte del testo