Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ed altri Enti, compreso lo stato, relative a cessazione dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, in cui il pagamento della pensione e' fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'assegno supplementare, determinato nel modo indicato dall'articolo 2 della presente legge, e' ripartito tra uno o piu' dei detti Istituti, gli altri Enti e lo Stato. Le quote di assegno supplementare, di cui al comma a carico di uno o piu' Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione alle durate dei servizi utili che, agli effetti del trattamento di quiescenza, sono da porsi a carico dei predetti Istituti ed Enti, escluso lo Stato. Agli effetti del reparto dell'onere vengono esclusi gli anni computati in aggiunta, ai sensi del comma quarto del precedente articolo 2, e le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mesi. La quota di pensione a carico dello Stato (corrispondente in complesso alla quota di pensione e alla quota, di assegno supplementare) e' determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali. L'assegno supplementare risultante dall'applicazione dei due precedenti commi viene per intero corrisposto dall'Istituto di previdenza che provvede al pagamento della relativa pensione, con rivalsa delle quote a carico degli altri Istituti di previdenza e degli altri Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia. Nei casi indicati al comma primo del presente articolo in cui il pagamento della pensione e' fatto per intero dallo Stato, agli effetti della determinazione delle quote di assegno supplementare da porsi a carico degli Istituti di previdenza, si applicano le norme contenute nel primo e secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 22 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art4 · fonte del testo