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Le modalita' di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art13 · fonte su Normattiva