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A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art15 · fonte su Normattiva