Art. 16 — Concorsi
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Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
- a)una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
- 1)30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2)30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
- 3)55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4)55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5)40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
- b)la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
- 1)70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
- 2)70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
- 3)45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
- 4)45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
- 5)60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
- 6)100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 12 agosto 2010
