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Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art17 · fonte su Normattiva