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I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art19 · fonte su Normattiva