Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata

Art. 23 — Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

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Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttiva. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

  • a)nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;
  • b)negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
  • c)negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
  • a)4.021 unita' nell'anno 2005; b)(( 478 unita')), in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
  • c)(( 406 unita')), in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art23 · fonte su Normattiva