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L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' bandito entro il 31 dicembre 2004. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e' riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve e' corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma l. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.

Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art24 · fonte su Normattiva