Art. 31 — Relazione al Parlamento
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All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa".
Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010
