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A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art8 · fonte su Normattiva