Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verra' applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialita' produttiva di ciascuno stabilimento in attivita' al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.

Testo vigente dal 30 giugno 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-06-19;413~artunico · fonte del testo