E' abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, al punto in cui e' previsto che lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione dello speciale alimento per le api e' assoggettato al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nelle misure ridotte di lire 2.090 e di lire 2.005 al quintale a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-20;418~art4 · fonte su Normattiva