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L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e' sostituito dal seguente: "I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Societa' e gli enti ippici; nonche' a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
