L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e' sostituito con il seguente: "La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento. Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate al ricevere l'impressione del bollo. I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte. In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22".

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;717~artunico · fonte del testo