Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonche' a corsi di laurea Universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sara' annessa una tabella che precisera' la validita' dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonche' a corsi di laurea universitari.

Testo vigente dal 8 novembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-10-27;754~art3 · fonte su Normattiva