All'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte, per l'esercizio 1953-54, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1954-55 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 del predetto stato di previsione per l'esercizio stesso. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;78~art2 · fonte del testo