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Le somme di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, non impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 15 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;234~artunico · fonte del testo