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Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dello articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati. Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresi' essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di Paesi - o di gruppi di Paesi - in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri Paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi in via bilaterale o multilaterale.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 6 giugno 2012
