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Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' sostituito con il seguente: "Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975; di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989".

Testo in vigore dal 23 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;231~art1 · fonte su Normattiva