Tutte le cose di qualunque natura e valore esistenti nel Museo o che vi perverranno in seguito a qualsiasi titolo non dovranno mai, per nessun motivo, essere rimosse dal Comune di Chiusi e dall'edificio nel quale sono oggi contenute o da quell'altro che eventualmente potesse essere destinato a contenerle, salvo temporanei trasferimenti per ragioni di eccezionale natura o di interesse artistico come ad esempio, per mostre di carattere nazionale ed internazionale, e restauri di impossibile attuazione a Chiusi, in tali casi verra' dato preventivo avviso al Comune di Chiusi. Qualora pero' le raccolte vengano trasferite in altra sede, sempre tuttavia nella stessa citta' di Chiusi, l'edificio ove attualmente sono conservate, tornera' in libera disponibilita' del comune di Chiusi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1847~art5 · fonte del testo