Tutte le cose ed oggetti di carattere artistico, archeologico, paleontologico, eccetera che saranno rinvenuti nella zona di Chiusi, sia in conseguenza di scavi, sia di scoperta casuale e non suscettibili di proprieta' privata, saranno assegnati e sistemati nei Museo nazionale etrusco di Chiusi divenendo dotazione del medesimo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1847~art6 · fonte del testo