Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 14 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte I))

E' riconosciuto al Comune il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni meritevoli nel numero di dieci. La concessione dell'esonero e' subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale dell'anno precedente, ed eventualmente nell'esame, di una media minima di otto decimi (8/10) nel profitto e di nove (9) nella condotta.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-i-art14 · fonte su Normattiva