Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 15 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte I))

La presente convenzione avra' la durata di anni novantanove (anni 99). Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-i-art15 · fonte su Normattiva