Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 4 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Consorzio si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (1 ottobre 1968), il contributo di lire 40.000.000 di cui alla legge regionale 26 giugno 1969, n. 30. Qualora il Consorzio, alla data stabilita dal proprio statuto o eventualmente anche prima, venga a cessare, il contributo di lire 40.000.000 di cui al comma precedente verra' corrisposto allo Stato direttamente dalla Regione autonoma della Sardegna ai sensi della legge medesima. Tale contributo, considerato come spesa di carattere obbligatorio, sara' versato in tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 30 dicembre di ogni anno e la sua erogazione continuera' fino a quando lo Stato non dichiari di assumere a suo carico l'intero onere del funzionamento del Conservatorio e di rinunciare ad ogni forma di contributo da parte degli Enti firmatari della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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