Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 3 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")

Il Consorzio per la gestione dell'Istituto musicale pareggiato "L. Canepa" si obbliga a cedere e trasferire in proprieta' allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nel Liceo stesso elencato nell'inventario allegato alla presente Convenzione della quale fa parte integrante.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-canepa-art3 · fonte su Normattiva