Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 13 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale e provinciale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, restera' temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale, fino a tre mesi dopo la stipulazione della Convenzione. L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sara' a carico dell'Amministrazione comunale provinciale.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art13 · fonte su Normattiva