Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 12 (Convenzione Istituto musicale "G.Frescobaldi")

Il personale di Segreteria e quello ausiliario dipendente dall'Amministrazione comunale assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato restera' temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione. L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale per il periodo suddetto sara' a carico dell'Amministrazione comunale. Il personale di ruolo impiegato e salariato in servizio presso l'Istituto al momento della stipula della convenzione potra' optare per il passaggio alle dipendenze dello Stato, tale passaggio avverra' alle condizioni economiche e giuridiche previste per le corrispondenti carriere statali. Tale personale conservera' l'eventuale assegno personale previsto all'articolo 11 della presente convenzione. Il personale fuori ruolo, impiegato e salariato potra' continuare a prestare servizio presso il Conservatorio sempreche' sussistano nei suoi confronti i requisiti previsti dalle disposizioni in vigore nello Stato. Detto personale potra' comunque, su domanda, chiedere di passare alle dipendenze del Comune.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-frescobaldi-art12 · fonte su Normattiva