Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 2 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

Il comune di Foggia si obbliga a cedere e trasferire in proprieta' allo Stato l'edificio sito in Piazza Nigri in cui ha sede l'Istituto musicale "Umberto Giordano", di cui alle annesse planimetrie ed assume a suo carico le spese di illuminazione, di riscaldamento e di acqua. Il comune di Foggia si obbliga, altresi', a mettere a disposizione dell'Amministrazione provinciale di Capitanata, a titolo gratuito, ed a cedere successivamente allo Stato, sempre a titolo gratuito, i suoli di proprieta' comunale ubicati su via della Repubblica, angolo di via Manzoni, per la costruzione, a cura dell'Amministrazione provinciale, di almeno 10 (dieci) vani per l'ampliamento dell'attuale sede dell'Istituto "U. Giordano". Detti locali saranno ceduti e trasferiti in proprieta' dello Stato, sempre a titolo gratuito ed alle condizioni ed oneri di cui al primo comma del presente articolo, entro e non oltre due anni successivi alla data della presente convenzione. Nel caso di soppressione del Conservatorio, lo Stato resta impegnato a retrocedere al Comune gli immobili suddetti.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-u-giordano-art2 · fonte del testo