Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 3 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

L'ente morale istituto musicale pareggiato "U. Giordano", l'Amministrazione provinciale di Foggia e l'Amministrazione comunale di Foggia si obbligano a cedere e trasferire in proprieta' dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistenti nell'Istituto musicale pareggiato, elencato negli appositi inventari, allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-u-giordano-art3 · fonte su Normattiva