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Il grado di aiutante di battaglia, previsto dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e' conferito al sottufficiali ed ai militari di truppa, esclusivamente per azioni compiute in guerra, dal Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, convertito nella legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2168.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
